Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 17 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - (Regime speciale di autorizzazione per le sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14. Impiego terapeutico). - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, è previsto un regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il transito delle piante di canapa indiana e delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14. In particolare, la coltivazione di canapa indiana per consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale autorità di pubblica sicurezza. Le modalità di attuazione del regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento emanato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Con decreto del Ministro della salute è regolamentato l'impiego terapeutico delle

 

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sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14.
      3. Chiunque coltiva, produce, fabbrica, impiega, commercia, controlla cicli di produzione e materie prime, custodisce, distribuisce, importa, esporta ed organizza il transito delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14 senza ottemperare alle disposizioni previste dai commi 1 o 2 del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 73».